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Il divorzio "breve"

Il divorzio breve è una modalità prevista dalla legge 55/2015 che riduce a 6 o 12 mesi (a seconda dei casi) il tempo di separazione minimo necessario per poter poi chiedere il divorzio.

Le nuove disposizioni modificano la legge n. 898/1970, c.d. legge sul divorzio, rimasta immutata per circa 30 anni, riducendo i tempi della separazione, sia giudiziale che consensuale, intervenendo sullo scioglimento della comunione dei beni tra coniugi e dettando una disciplina transitoria. In luogo dei tre anni prima previsti, ora infatti, in caso di separazione giudiziale, basta 1 anno per porre fine al matrimonio. Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata interruzione: la separazione deve essersi "protratta ininterrottamente" e l'eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
Il termine di un anno si riduce, ulteriormente, a sei mesi, secondo il nuovo testo dell'art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali. Ciò avverrà indipendentemente dalla presenza o meno di figli e anche se le separazioni erano nate inizialmente come contenziose. Lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, precedentemente previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, è anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale, all'udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali). Inoltre l'ordinanza, con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati deve essere inviata all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull'atto di matrimonio.
Altro punto cardine della riforma è l'applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della comunione legale anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 55/2015. Pertanto, le regole saranno valide anche per le separazioni personali pendenti al 26 maggio 2015.
I documenti da allegare al ricorso
Al ricorso per il divorzio (Ricorso per lo scioglimento del matrimonio o ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) va allegata la seguente documentazione:
estratto per sunto dell'atto di matrimonio;
certificato attestante lo stato di famiglia di entrambi i coniugi;
certificato di residenza di entrambi i coniugi;
copia decreto di omologa o sentenza di separazione del Tribunale;
dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi.

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